Voi sapete che in molti mi dicono di essere troppo "partigiano" nei confronti dell'Aprilia.
Può anche darsi.
Io non voglio perdere i buoni rappotri nè con gli utenti del sito e nemmeno con le persone che conosco in Aprilia.
Quando però c'è da esprimere il proprio pensiero, non mi tiro indietro e spero che anche questa volta si capisca che non posto per polemizzare con nessuno, ma solo per fare chiarezza.
Leggendo quanto sotto è citato (non farina del mio sacco), non pensate che sarebbe il caso che Aprilia riparasse o sostituisse il mono gartis a chi lo chiede? Cosa direbbero le associazioni dei consumatori a tal proposito?
Perchè, se e ripeto se, esiste un difetto originale (come Sachs sembra aver ammesso sostituendo gratis fuori garanzia il mono a Bassig), chi ha la sventura di fare pochi km all'anno potrebbe essere più sfavorito rispetto a chi con la moto ci fa i salti, gira stracarico ecc, solo perchè la garanzia ha validità due anni? Non pensate che se su una Mercedes dopo 20.000 km si rompono gli ammortizzatori a un certo numero di auto si porrebbero il problema di aver sbagliato loro e non che l'utilizzatore ha fatto autocross tutto il tempo?
La Capo Nord si chiama così proprio per dare il senso di fiducia nella sua robustezza nei lunghi viaggi, non per mettere in ansia su rotture chi l'usa anche solo in città per 5.000 km l'anno ...
O mi sbaglio??
Se si fosse rotto un solo mono non parlerei, ma a fronte di rotture continue penso che i pezzi guastati abbiano un'anomalia di fondo.
Come fare per garantirci la sostituzione gratis anche dopo due anni? Nel mio caso ancora non si è rotto (km. 14.000 circa), ma sono già oltre i 14 mesi ...
Penso sarebbe serio, per un componente del genere, che Aprilia diffondesse una comunicazione che garantisse almeno i 50.000 km o i 5 anni ......
Che dite?
Eccovi l'articolo.
http://www.01net.it/01NET/HP/0,1254,4_ART_48736,00.html
FAQ
Nuova legge sulla garanzia, ecco le risposte ai vostri quesiti
Un veloce prontuario per capire come muoversi correttamente fra i meandri di sigle e definizioni
2 febbraio 2004 La "rivoluzione" nel settore delle garanzie sui beni di consumo introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 è ricca di conseguenze sul piano pratico che richiedono ancora diverso tempo per essere assimilate sia dai fornitori che dai consumatori. Per questo motivo, e spinti anche dalle richieste in merito dei lettori, abbiamo deciso di fornire delle risposte alle domande più comuni.
Per quali garanzie è valida la nuova legge?
Per capire l'oggetto della nuova legge è fondamentale capire la distinzione tra la garanzia per i difetti di conformità (o garanzia legale), da un lato, e la garanzia di buon funzionamento, (detta anche garanzia convenzionale o garanzia commerciale) dall'altro. La distinzione, concettualmente, è semplice, ma nella pratica non è sempre facile da applicare. La nuova legge, comunque, riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento.
Cos'è la garanzia legale?
La garanzia per i difetti di conformità, o vizi o mancanza di qualità promesse, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall'origine: ad esempio un processore non raggiunge la frequenza di clock promessa dal venditore. Questa garanzia si applica anche per la pubblicità (esempio: nella brochure dello scanner il produttore dichiara una certa profondità di colore che nella realtà non è rispettata). In questi casi, il consumatore può invocare la garanzia per difetto di conformità di due anni, prevista dalla nuova legge. Sono i casi in cui il contratto non è, a rigore, stato rispettato, perché è stato consegnato un bene diverso da quello previsto o non in grado comunque di svolgere le prestazioni concordate.
Cos'è la garanzia commerciale?
La garanzia di buon funzionamento (garanzia commerciale) ha, invece, un oggetto diverso: non garantisce l'assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino vizi per effetto dell'uso protratto nel tempo. La garanzia di buon funzionamento, insomma, tutela il consumatore dalle usure per effetto del funzionamento.
Si tratta di una distinzione fondamentale: una stampante, ad esempio, può godere di una garanzia di conformità di due anni e di buon funzionamento di un anno. Questo significa che, se il consumatore si accorge, entro due anni, che la stampante non presenta la velocità promessa, può attivarsi. Se la stampante ha sempre funzionato correttamente ma si rompe dopo oltre un anno, la stessa deve essere riparata a spese del consumatore.
Non sempre è facile capire quando una rottura è dovuta ad un difetto di conformità o quando lo stesso bene si è semplicemente rotto per effetto dell’usura. Pensiamo ad esempio a un processore che, per un difetto di fabbricazione, non sopporta per lungo tempo il raggiungimento di una certa temperatura. Qui il bene sembra conforme al contratto sino a che non si guasta ed è proprio al momento del guasto che si può accertare la non conformità. In questo caso, il consumatore potrebbe rivalersi sul produttore anche se sono già trascorsi i termini della garanzia commerciale perché la rottura è stata determinata non dal normale uso del bene ma da un difetto di conformità.
Per quali persone si applicano le nuove garanzie?
La nuova garanzia di due anni sui difetti di conformità dei beni si applica esclusivamente ai consumatori. Non vale, in altri termini, tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi un cliente privato con bene acquistato "a scontrino" potrà avvalersi del D.Lgs24/2002 mentre un libero professionista o imprenditore con acquisto del bene in fattura no. Ovviamente, se il difetto di conformità riguarda un bene che è stato commercializzato tra imprese per giungere ad un consumatore finale, quest’ultimo si rivolgerà al proprio rivenditore il quale potrà a sua volta rivalersi nei confronti del suo distributore.
Per quali prodotti è valida la nuova garanzia legale?
Le tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutte le consegne di beni, che avvengano a titolo di vendita o anche fornitura, appalto, opera, sia nuovi che usati. Quindi tutte le apparecchiature informatiche sono soggette alla nuova garanzia biennale. Per i beni usati la garanzia è un po' più limitata perché la legge stabilisce che va "tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa" e, quindi, in sostanza considerata l’anzianità del prodotto.
Da quando è valida la nuova legge sulla garanzia?
La nuova legge è entrata in vigore il 23 marzo 2002. Tutti i beni che sono stati consegnati dopo tale termine, anche se il contratto è stato concluso anteriormente, godono della garanzia biennale.
Molti produttori continuano a parlare di garanzia di 1 anno quando è stata approvata la legge che estende il periodo di garanzia a due. E lecito?
Bisogna intendersi sul tipo di garanzia: per quella legale il tempo di estensione è stato portato per legge a due anni. Per quanto riguarda la garanzia commerciale, è il produttore a deciderne la validità.
In caso di guasti al prodotto in garanzia posso sempre pretendere che l’oggetto mi venga sostituito? E in questo caso a chi devo rivolgermi?
Il consumatore deve rivolgersi al negozio dove ha comperato il bene. Il guasto deve essere formalmente denunciato al venditore entro due mesi, altrimenti si può perdere il diritto alla garanzia. Per fare la denuncia, consigliamo sempre e comunque una raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta alla sede legale del venditore. La sede legale può essere rintracciata con una tradizionale visura camerale oppure tramite la banca dati delle camere di commercio (che offre però una consultazione molto più limitata) all'indirizzo
www.infoimprese.it. Nella raccomandata è sufficiente esporre sommariamente il problema che si è manifestato chiedendone la soluzione tramite i rimedi apprestati dalla legge ed indicando quale si preferisce. Tali rimedi sono la riparazione del bene o la sua sostituzione, oppure, quando impossibile, la risoluzione del contratto, che comporta che il bene venga rimesso al produttore e i soldi vengano restituiti.
Le spese correlate alla riparazione o sostituzione di un PC guasto protetto da garanzia commerciale sono a carico del consumatore?
Assolutamente no. Tutte queste soluzioni devono essere espressamente "senza spese" per il consumatore.
Il produttore si rifiuta di accordarmi la garanzia a un notebook che ho acquistato. Cosa posso fare?
Il primo passo è una formale raccomandata a ricevuta di ritorno. E dopo qualche sollecito, non si hanno comunque riscontri, bisogna procedere legalmente. Per i beni di valore inferiore ai 5 milioni di vecchie lire, attualmente 2.582,28 euro in valuta corrente, la causa può essere fatta davanti al Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore. Si può fare a meno dell’assistenza di un legale di fiducia solo nel caso di beni di valore inferiore a 1.000.000 di vecchie lire. Se la causa, poi, si vince, solitamente le spese del giudizio e gli onorari del proprio avvocato vengono addossati dal Giudice al venditore, ma di questo non c'è mai la garanzia assoluta.