DbKiller anche in pista
Inviato: mercoledì 14 maggio 2008, 0:58
Dal 2009 verranno attuate le due seguenti leggi che disciplinano l'inquinamento acustico:
L. 26 ottobre 1995 N° 447
(http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l447-95.htm)
D.P.R. N° 304 del 3 aprile 2001
(http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/172/1.htm)
Il primo limita le emissioni acustiche, il secondo emette modalità e tempistiche d'applicazione.
Nello specifico, il secondo DPR esprime quanto segue:
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
<omissis>
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, altresi' 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo
diurno dalle 6 alle 22.
4. Le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova
diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce
orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno
un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore
15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze,
disporre deroghe alle predette fasce orarie.
5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000,
campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i
test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere
autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo
massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e
gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo
svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula
1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.
SALDIAMO IL DBKILLER AL TERMINALE !!!
L. 26 ottobre 1995 N° 447
(http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l447-95.htm)
D.P.R. N° 304 del 3 aprile 2001
(http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/172/1.htm)
Il primo limita le emissioni acustiche, il secondo emette modalità e tempistiche d'applicazione.
Nello specifico, il secondo DPR esprime quanto segue:
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
<omissis>
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, altresi' 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo
diurno dalle 6 alle 22.
4. Le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova
diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce
orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno
un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore
15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze,
disporre deroghe alle predette fasce orarie.
5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000,
campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i
test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere
autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo
massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e
gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo
svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula
1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.
SALDIAMO IL DBKILLER AL TERMINALE !!!