Borse laterali fuori legge...
- salvadi
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Salve Fratelli,
ho riesumato il numero di luglio 2004 di Motociclismo dove è pubblicata una completa prova comparativa tra varie maxi enduro, compresa la Caponord. Vengono esaminate anche le varie borse di serie fornite e misurati i rispettivi ingombri delle varie moto (da borsa a borsa), comprese quelle moto che non avendo borse orginali , sono dotate di quelle universali Gi.VI.
Questi i risultati delle misurazioni:
Caponord borse originali 1.050 mm.
BMW GS borse originali 940 mm.
Ducati MS borse originali 950 mm.
Honda Varadero borse gi.vi. 1.100 mm.
KTM 950 borse originali 1.070 mm.
Kawasaki KLV borse gi.vi. 1.060 mm.
Suzuki V-strom borse gi.vi 1.060 mm.
Triumh Tiger borse originali 930 mm.
Yamaha TDM borse originali 1.010 mm.
Ora, se il limite massimo consentito di larghezza è 1.000 mm., molte moto con le borse, compresa la nostra CN, sono fuorilegge e passibili di confisca. Ritengo che difficilmente, in caso di normale controllo per strada, i tutori dell’ordine procederanno a misurazioni ….. ma in caso, ad esempio, di incidente, ho la sensazione che saranno dolori ….anche con le compagnie di assicurazioni che potrebbero strumentalizzare (per non pagare) anche il centimetro.
Io alle prossime elezioni sulla scheda scriverò: andate tutti a c@g@re…firmato un motociclista bistrattato!
E se questa è politica allora censuratemi pure.
Lamps
ho riesumato il numero di luglio 2004 di Motociclismo dove è pubblicata una completa prova comparativa tra varie maxi enduro, compresa la Caponord. Vengono esaminate anche le varie borse di serie fornite e misurati i rispettivi ingombri delle varie moto (da borsa a borsa), comprese quelle moto che non avendo borse orginali , sono dotate di quelle universali Gi.VI.
Questi i risultati delle misurazioni:
Caponord borse originali 1.050 mm.
BMW GS borse originali 940 mm.
Ducati MS borse originali 950 mm.
Honda Varadero borse gi.vi. 1.100 mm.
KTM 950 borse originali 1.070 mm.
Kawasaki KLV borse gi.vi. 1.060 mm.
Suzuki V-strom borse gi.vi 1.060 mm.
Triumh Tiger borse originali 930 mm.
Yamaha TDM borse originali 1.010 mm.
Ora, se il limite massimo consentito di larghezza è 1.000 mm., molte moto con le borse, compresa la nostra CN, sono fuorilegge e passibili di confisca. Ritengo che difficilmente, in caso di normale controllo per strada, i tutori dell’ordine procederanno a misurazioni ….. ma in caso, ad esempio, di incidente, ho la sensazione che saranno dolori ….anche con le compagnie di assicurazioni che potrebbero strumentalizzare (per non pagare) anche il centimetro.
Io alle prossime elezioni sulla scheda scriverò: andate tutti a c@g@re…firmato un motociclista bistrattato!
E se questa è politica allora censuratemi pure.
Lamps
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Il cliente carbbiniere si è fatto vivo e per farla breve riassumo:
in riferimento all'articolo 164 comma3/8 che tratta dei carichi sporgenti si parla di 30cm dal faro di posizione (si intende il bordo esterno del faro post + 30cm). questo è relativo a tutti i veicoli.
Da qui passando per il comma 2/8 si arriva all'articolo 170 comma5/6 che tratta nello specifico dei motocicli e dice che la larghezza dei carichi sporgenti annessa è 50cm dall'asse. Ok
Tenete conto che però in Italia un motociclo può essere largo al massimo 160cm. Bel controsenso.
Come multe possono applicare a seconda di come si interpreta il codice della strada le seguenti sanzioni:
per l'articolo 164 tre punti è il ritiro dei documenti (patente e libretto) fino al ripristino del mezzo e multa.
Per l'articolo 170 un punto della patente e 70.00 di multa.
Da nessuna parte si parla di confisca.
So di non essere precisissimo ma più o meno ci siamo.
Ciao.
in riferimento all'articolo 164 comma3/8 che tratta dei carichi sporgenti si parla di 30cm dal faro di posizione (si intende il bordo esterno del faro post + 30cm). questo è relativo a tutti i veicoli.
Da qui passando per il comma 2/8 si arriva all'articolo 170 comma5/6 che tratta nello specifico dei motocicli e dice che la larghezza dei carichi sporgenti annessa è 50cm dall'asse. Ok
Tenete conto che però in Italia un motociclo può essere largo al massimo 160cm. Bel controsenso.
Come multe possono applicare a seconda di come si interpreta il codice della strada le seguenti sanzioni:
per l'articolo 164 tre punti è il ritiro dei documenti (patente e libretto) fino al ripristino del mezzo e multa.
Per l'articolo 170 un punto della patente e 70.00 di multa.
Da nessuna parte si parla di confisca.
So di non essere precisissimo ma più o meno ci siamo.
Ciao.
- salvadi
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probabile che il 164 non si riferisca alle moto ma ad auto ed altri mezzi mentre lo specifico per il trasporto con una moto si riferisce al 170.
Se le borse sono considerate 'oggetti' trasportati allora il limite è 100cm se invece sono considerati parte integrante della moto benchè accessori allora il limite diventerebbe magicamente 160.
170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (488) (489).
------------------------
(488) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 87, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(489) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore (122);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
------------------------
(122) Lettera così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 23, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Se le borse sono considerate 'oggetti' trasportati allora il limite è 100cm se invece sono considerati parte integrante della moto benchè accessori allora il limite diventerebbe magicamente 160.
170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (488) (489).
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(488) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 87, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(489) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore (122);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
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(122) Lettera così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 23, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Io ho capito!! hahahaha!!! Vale la norma dei 160 cm di larghezza.
Nella legge 170 al punto 5 si parla di oggetti non SALDAMENTE ancorati alla moto. Le moto valigie SONO saldamente ancorate alla moto.
Pertanto nella legge 53 al punto 4; I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
Risolto!! Meno male va'....
Nella legge 170 al punto 5 si parla di oggetti non SALDAMENTE ancorati alla moto. Le moto valigie SONO saldamente ancorate alla moto.
Pertanto nella legge 53 al punto 4; I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
Risolto!! Meno male va'....
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è vietato trasportare :andrea ha scritto:...
- oggetti fissati male (anche se sporgono di 5cm!)
- oggetti che sporgono lateralmente di oltre 50cm rispetto all'asse
- oggetti che sporgono longitudinalmente di oltre 50cm
L'Aprilia non mi ha dato ulteriori risposte... per cui... informazioni ulteriori rispetto a quelle postate non ne ho.suki74 ha scritto:Fermi tutti! dipende dall'interpretazione, molti delle forze dell'ordine intendono le valige laterali come carico sporgente.
Tutto dipende da chi becchi.
Ciao.
Boh ? Motorizzazione ? C'è uno sportello per il pubblico... quasi quasi se ho tempo.
Tutta l'ambiguità resta... comunque l'Ural sidecar larga 1.70m teoricamente non è una moto !
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